MANUALE DEL COMMERCIANTE
VENDITA AGROFARMACI - ISTRUZIONI E NORMATIVE
LA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LA GESTIONE DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA
I RIFERIMENTI DI LEGGE
I provvedimenti legislativi che stabiliscono le condizioni di base per poter esercitare l’attività di vendita dei prodotti fitosanitari sono il Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” e il Decreto 22 gennaio 2014 (PAN) “Adozione del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150. Il PAN demanda le scelte organizzative alle Regioni che le definiscono nei propri piani attuativi regionali.
Per quanto riguarda le caratteristiche minime dei locali di vendita e dei depositi, rimane ancora come utile riferimento tecnico di base, la Circolare del Ministero della Salute n. 15 del 30 aprile 1993 che integra i requisiti previsti dal DPR 290/01 che, a sua volta, rappresenta uno strumento legislativo per l’adozione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di vita, di lavoro e dell’ambiente.
In presenza di lavoratori (art. 2 D.Lgs.81/08) al fine del rispetto puntuale dei requisiti strutturali e di gestione delle emergenze dei depositi dei PFS secondo le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione da agenti chimici negli ambienti di lavoro, si applica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sue le sue modifiche ed aggiornamenti. Gli articoli n. 21 e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001. Ulteriori importanti riferimenti sono il Regolamento CE del 21 ottobre 2009 n. 1107 e il Piano Nazionale di Controllo del Commercio e Uso dei Prodotti Fitosanitari per quanto pertinenti.
L’AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO E ALLA VENDITA
Il rilascio (Autorizzazione)
A seconda di quanto disposto dalla normativa regionale, l’autorizzazione dei locali adibiti alla vendita dei prodotti fitosanitari viene rilasciato dall’Azienda USL di competenza territoriale o dal Sindaco del Comune ove e ubicata l’attività di vendita o deposito
Contenuti della domanda/comunicazione
La persona titolare di un’impresa commerciale o la societa che intende attivare commercio e vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari deve:
nominare per ciascun deposito o locale di vendita una persona maggiorenne che fungerà da responsabile preposto alla vendita in possesso del Certificato di abilitazione alla vendita; si ricorda peraltro che ai sensi del PAN all’atto della vendita deve sempre essere presente un soggetto abilitato.
presentare domanda/comunicazione, compilata nelle varie parti, all’amministrazione indicata dalla regione in cui ha sede l’attività. Sulla domanda/comunicazione saranno riportati, oltre gli aspetti generali previsti dalle singole regolamentazioni, i dati della societa o della persona fisica che intende esercitare la vendita dei PFS, i dati del responsabile dei locali di vendita e del deposito, gli estremi del Certificato di abilitazione alla vendita del preposto, le classi di pericolo per la salute, per l’ambiente e di tipo fisico-chimico dei prodotti che si intendono commercializzare, la tipologia dei prodotti che si intende vendere e la locazione del locale di vendita e del deposito.
Deve essere inoltre allegata pianta dei locali in scala non inferiore a 1:500, indicante destinazione d’uso dei locali, lay-out e collegamenti fognari.
La validità dell’autorizzazione:
L’autorizzazione rimane in essere solo se non vengono mutate le strutture e le condizioni per le quali e stata concessa.
Raccomandazioni: l’Autorizzazione alla vendita deve essere esposta in zona visibile.
Le aziende che esercitano l’attivita di vendita dei prodotti fitosanitari per la fornitura delle aziende agricole, ma non dispongono di deposito devono comunque adempiere alle prescrizioni previste per la vendita dei prodotti fitosanitari, quali le informazioni da fornire agli acquirenti, la consegna della scheda dei dati di sicurezza e la dichiarazione annuale dei dati di vendita; pertanto devono anche in questo caso dichiarare alla USL di competenza territoriale l’attivita svolta secondo la
modulistica prevista dalla propria Regione.
IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA
Chi lo rilascia
Il PAN affida alle regioni le scelte organizzative in merito alla realizzazione dei corsi e al conseguente rilascio dei certificati di abilitazione. Conseguentemente le scelte individuate dalle Regioni sono riportate nei singoli Piani Attuativi Regionali. L’abilitazione è valida su tutto il territorio nazionale.
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all’ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari. La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attivita di consulenza.
Rilascio
A partire dal 26 novembre 2015 il Certificato di Abilitazione alla vendita puo essere rilasciato alle persone che abbiano compiuto 18 anni, in possesso di un diploma o di una laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del dlgs 150/2012. I corsi di formazione hanno la durata di 25 ore; il certificato di abilitazione alla vendita è valido per 5 anni.
Rinnovo
Il Certificato di abilitazione alla vendita viene rinnovato ogni 5 anni presentando una domanda da parte del soggetto abilitato (a seconda della regolamentazione regionale possono essere Centri di formazione accreditati, AUSL, ecc.) previa frequentazione di un corso di aggiornamento della durata di 12 ore, che non prevede valutazione finale. Il rinnovo puo essere richiesto anche dai titolari del Certificato di abilitazione alla vendita rilasciato sulla base delle disposizioni del DPR 290/2001 seppure non in possesso di diploma o laurea nelle discipline sopra indicate.
IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENTE
Chi lo rilascia
Come già detto per il certificato di abilitazione alla vendita, il PAN affida alle regioni le scelte organizzative in merito alla realizzazione dei corsi e al conseguente rilascio dei certificati di abilitazione. Il Certificato di consulente consente di svolgere l’attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari indirizzata all’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. Rappresenta un requisito obbligatorio per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti e di specifiche misure incentivati dalle regioni e dalle province autonome.
Rilascio
Possono richiedere il rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente i possessori di un diploma o di una laurea in discipline agrarie e forestali a condizione che abbiano un’adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie indicate nell’allegato 1 del dlgs 150/2012, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi formativi e dal superamento di un esame di idoneità. I corsi formativi hanno la durata di 25 ore.
L’attività di consulente e incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione alla produzione di prodotti fitosanitari. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione e che hanno rapporti istituzionali di ricerca con le società titolari di autorizzazione, i ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonche i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazione alla produzione di prodotti fitosanitari.
Le regioni e le province autonome possono esentare dalla frequenza al corso di base e dall’esame:
gli ispettori fitosanitari;
i docenti universitari i ricercatori di strutture pubbliche che professano nell’ambito delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
i soggetti che alla data del 26 novembre 2015 abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore della difesa fitosanitaria maturata nell’ambito di piani o misure riconosciute dall’autorita regionale o provinciale o in servizi pubblici.
La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del Certificato di abilitazione all’attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del Certificato di abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Rinnovo
Il Certificato di abilitazione all’attività di consulente viene rinnovato ogni 5 anni previa frequentazione di un corso di aggiornamento. I corsi di aggiornamento hanno la durata di 12 ore.
LA FORMAZIONE
La frequenza ai corsi di formazione per il rilascio non puo essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza. Il monte ore può essere raggiunto cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi effettuati nella regione responsabile del rilascio nell’arco dei 12 mesi anteriori alla data di presentazione della richiesta.
L’attività di aggiornamento puo essere effettuata sia attraverso specifici corsi sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell’arco del periodo di validità dell’abilitazione, sulla base delle regolamentazioni regionali.
Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da regioni o province autonome differenti da quelle ove sono organizzati. L’esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione.
LE PRESCRIZIONI PER LA VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI
A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona titolare o dipendente, in possesso del Certificato di abilitazione alla vendita. Quest’ultimo deve essere ben esposto e visibile nel locale adibito a punto vendita. Il distributore:
è tenuto ad informare l’acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata ed in ogni caso in cui il prodotto stesso sia utilizzabile per un periodo limitato
ha l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all’acquisto e l’identità dell’acquirente per ogni prodotto fitosanitario acquistato
deve registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione all’acquisto dell’acquirente
il titolare di abilitazione alla vendita non può esercitare contemporaneamente l’attivita di consulente per cui e prevista apposita abilitazione. Si tratta di una specifica incompatibilità che non riguarda la struttura di vendita ma il singolo soggetto
All’atto della vendita di prodotti per uso non professionale devono essere fornite all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi all’uso, sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e per lo smaltimento sicuro delle confezioni e dei residui.
Dal 26 novembre 2015 è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non rechino in etichetta la specifica dicitura “ prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”.
REGISTRO DI VENDITA
Il registro o schedario di carico e scarico
Sulla base di quanto prescritto dall’art. 67 del regolamento 1107/2009, dal decreto 22 gennaio 2014 e dai commi 4 e 5 dell’art. 24 del DPR 290/2001, i distributori sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità acquistate e quelle vendute ai singoli utilizzatori professionali. Tale registro può essere compilato anche con l’ausilio di sistemi informatizzati e non deve più essere vidimato dall’Azienda Sanitaria competente. Il registro và conservato per almento 5 anni
Come deve essere
Numerato in ogni sua pagina;
compilato sia per le operazioni di acquisto che di vendita.
Può essere in formato elettronico.
Come va compilato
Acquisto: nome del prodotto, numero di registrazione, quantitativo, nome azienda produttrice, data arrivo merce.
Vendita: nome prodotto, quantitativo venduto, data di vendita, estremi del certificato di abilitazione all’acquisto dell’acquirente (patentino).
La norma non precisa il tempo entro il quale deve essere effettuato l’aggiornamento del registro di carico e scarico. Si ritiene di poter consigliare di effettuare tale aggiornamento il più frequentemente possibile ed almeno una volta al mese.
Il nostro software MODULA3 PRESIDI aggiorna sia il registro che la dichiarazione di vendita in tempo reale. Quindi in qualsiasi momento sarà possibile stampare il registro di carico e scarico.
LA DICHIARAZIONE DEI DATI DI VENDITA (art. 16, dlgs 150/2012)
Deve essere compilata a responsabilità del titolare dell’esercizio di vendita per tutte le vendite, eseguite verso utilizzatori professionali, di prodotti fitosanitari per uso professionale come specificato al com. 2, lettera A del dlgs 150/2012 e al punto a.1.14 del decreto 22 gennaio 2014. La dichiarazione di vendita deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al sito del SIAN, entro il 28 Febbraio di ogni anno per le vendite realizzate nell’anno precedente. Leggi tutto...
Sanzioni per inadempienze
Il PAN ha definito i criteri per la sospensione e la revoca dell’abilitazione alla vendita. Le sanzioni previste dall’articolo 24 del DL 150 del 14/08/2012 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30/08/2012 ed entrato in vigore il 14/09/2012. Leggi tutto...
IN CONCLUSIONE
Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente sul luogo di lavoro, il responsabile dell’immissione sul mercato (FORNITORE) di un prodotto fitosanitario classificato pericoloso deve sempre fornire gratuitamente al suo destinatario, in occasione o anteriormente alla prima fornitura, una scheda di dati di sicurezza (SDS) su supporto cartaceo ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga dell’apparecchiatura necessaria per il ricevimento, su supporto informatico. Leggi tutto...
Chiunque sia il responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, sia esso il fabbricante, l’importatore o il distributore, su richiesta di un utilizzatore professionale, deve fornire una SDS contenente informazioni per la protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente sul luogo di lavoro anche per i prodotti fitosanitari non classificati
pericolosi, ma che contengono almeno una sostanza pericolosa in determinati valori di concentrazione1 e che presenti pericoli per la salute o per l’ambiente o una sostanza per la quale esistono valori limite di esposizione professionale approvati dall’Unione Europea per i luoghi di lavoro.
La SDS deve essere sempre aggiornata ogni qualvolta il responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell’ambiente, in questo caso e tenuto a trasmettere la SDS aggiornata all’utilizzatore.
L’attuale normativa relativa alle schede di dati di sicurezza individua pertanto la persona fisica e giuridica dell’utilizzatore professionale quale destinatario di questo strumento.
Per l’utilizzatore professionale si intende
il rivenditore (cioe il datore di lavoro che deve gestire la sicurezza del suo deposito di rivendita);
l’azienda agricola in cui si configura qualsiasi datore di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 (agricoltore, contoterzista, societa di servizi,ecc.);
le imprese familiari in cui il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare;
i lavoratori autonomi contoterzisti che compiono opere e servizi, i piccoli imprenditori, che possono essere i coltivatori diretti del fondo, i piccoli commercianti e comunque coloro che esercitano un’attivita professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia ed i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
Pertanto per quanto riguarda le schede di dati di sicurezza (SDS), queste devono essere consegnate dal responsabile dell'immissione sul mercato (RIMPP) dei prodotti fitosanitari pericolosi sicuramente ed obbligatoriamente a tutti gli utilizzatori professionali e nel caso che questo non ne sia in possesso in sede di utilizzo rischia una sanzione fino a 18.000 euro.
Tuttavia anche le norme specifiche relative ai prodotti fitosanitari impongono che in ogni caso l’utilizzatore di prodotti fitosanitari, osservi sempre e comunque l’obbligo di conservare ed impiegare tali preparati in conformità a tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nell’etichetta.
In caso di mancata consegna della SDS da parte del rivenditore, l’utilizzatore professionale deve richiederla obbligatoriamente. Leggi tutto...
Altre informazioni sulla SDS
La SDS è un importante strumento preventivo d’informazione obbligatoriamente destinato agli utilizzatori professionali.
Sempre in riferimento alle indicazioni esplicative per l’applicazione della Normativa in materia di immissione sul mercato dei preparati fitosanitari pericolosi o contenenti almeno una sostanza pericolosa al di sopra dell’1% p/p e di altre concentrazioni minori a seconda della pericolosita di alcuni ingredienti pericolosi, e opportuno evidenziare che:
Chiunque metta a disposizione dell’utilizzatore professionale un prodotto fitosanitario pericoloso senza fornire la SDS, su supporto cartaceo o su supporto informatico, nel caso in cui il destinatario disponga di una modalita di ricevimento informatico, è sanzionato pecuniariamente con procedimento amministrativo a partire da una sanzione amministrativanon ridotta compresa fra 3.000 e 18.000 €. Della stessa sanzione puo essere perseguito lo stesso utilizzatore se non ha richiesto la scheda o se questa e chiaramente non conforme o se il prodotto sanitario e impiegato in maniera non conforme alle indicazioni ivi riportate con particolare riferimento alle sezioni N.1 e N.8
Non è considerata messa a disposizione dell’utilizzatore professionale una scheda di sicurezza contenuta nel sito internet dell’azienda fornitrice.
La consegna della SDS all’utilizzatore professionale sia che avvenga su carta che in via informatica, deve sempre avere un riscontro dell’avvenuto ricevimento e consegna (quindi fate firmare sempre dal titolare del patentino il relativo modulo di vendita che il programma MODULA3 PRESIDI stampa ad ogni vendita di fitofarmaci) . Pertanto il RIMPP deve avere la garanzia di avere fornito, alla prima fornitura, ad ogni modifica, ad ogni aggiornamento ed in maniera chiara, la relativa SDS all’utilizzatore professionale.
Se la SDS immessa sul mercato risulta incompleta e inadeguata, chiunque abbia apposto la sua identificazione sulla SDS è perseguibile a norma di legge.
Vi è anche da sottolineare che nel caso in cui le SDS non possiedano informazioni sufficienti per i datori di lavoro, questo possa ottenere dal RIMPP tutte le ulteriori informazioni necessarie al fine di effettuare una completa valutazione del rischio chimico secondo l’art.223 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (Unico Testo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Perchè è fondamentale per il distributore/rivenditore e per l’utilizzatore professionale la Scheda di Dati di Sicurezza
Non và dimenticato che le informazioni riportate sulla SDS sono molto importanti anche per il titolare di un deposito o di una rivendita di prodotti fitosanitari, che nell’ambito della propria attivita commerciale, deve osservare una serie di adempimenti che riguardano la tutela della salute e della sicurezza delle persone nonche la protezione dell’ambiente. La SDS fornisce infatti al rivenditore/distributore gli elementi necessari ad una corretta valutazione e gestione dei rischi
per la salute umana e ambientale, riportando ad esempio le proprietà pericolose di un prodotto fitosanitario. Non a caso il diritto di richiedere la SDS per i prodotti non classificati come pericolosi, ma contenenti sostanze pericolose puo essere esercitato soltanto da utilizzatori professionali (agricoltori) o da altri rivenditori, mentre i consumatori sono esclusi da tale
possibilità.
In realtà se al fine di una corretta valutazione del rischio chimico lo stesso commerciante o un agricoltore ritiene che le informazioni introdotte nella SDS non siano sufficienti per adottare le adeguate misure di prevenzione e protezione o per effettuare una completa valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 223 comma 4 D.Lgs. 81/ 08 (Testo Unico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) puo richiedere le ulteriori informazioni necessarie al responsabile dell’immissione sul mercato, vale a dire il fabbricante/registrante/formulatore autorizzato, facendone una richiesta diretta o ad esempio mediante l’intermediario (commerciante) che gli ha fornito il prodotto. E’ utile ricordare che l’obiettivo della redazione della SDS e quello di assicurare la completezza e la correttezza del contenuto delle informazioni in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente in modo tale da permettere all’utilizzatore professionale di prendere i necessari
provvedimenti per la tutela della sua salute e della sua sicurezza e dei suoi lavoratori, ma anche
di proteggere l’ambiente.
Come detto le informazioni contenute nella SDS devono, inoltre, soddisfare i requisiti di cui all’art. 223 com. 1 del D. Lgs. 81/80, sulla protezione della salute e della sicurezza contro i rischi derivanti da Agenti Chimici sul luogo di lavoro. In particolare, la SDS deve permettere all’agricoltore o destinatario finale del prodotto, di determinare la presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso e di valutare l’eventuale rischio per la salute e sicurezza dei
lavoratori che derivi dall’uso di tale prodotto.
Ulteriori novità introdotte dalla recente normativa in materia di Schede Dati di Sicurezza
La SDS compilata secondo la nuova normativa deve riportare esplicitamente gli usi identificati e le idonee misure di gestione del rischio. Il prodotto non puo essere sottoposto ad un uso che differisca da quelli identificati.
Le modificazioni introdotte dalla recente normativa danno origine a non poche criticita nel processo di adeguamento delle SDS al nuovo formato, tra cui le piu importanti riguardano:
la classificazione e l’etichettatura delle miscele secondo il CLP;
la notevole lunghezza di alcune SDS e la difficile interpretazione delle informazioni in esse contenute;
il numero telefonico da contattare per le emergenze sanitarie;
la completezza dei contenuti richiesti dalla normativa;
la dimostrazione di consegna delle SDS.
Tali criticità rendono particolarmente difficoltoso il lavoro sia delle persone addette alla compilazione delle nuove SDS, sia di quelle che si trovano ad interpretarne i contenuti ai fini di una gestione del rischio chimico.
LA SCELTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Le norme che riguardano l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevedono che, a partire dal 1 gennaio 2014, tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari applichino i principi generali della difesa integrata obbligatoria. Non ci sono limitazioni nella scelta dei prodotti da impiegare, ma l'opportunità di utilizzare i supporti tecnici messi a disposizione nella difesa integrata obbligatoria, permette anche a queste aziende di scegliere i prodotti meno pericolosi per la salute
umana e per l’ambiente fra tutti quelli autorizzati dal Ministero della salute.
Nella scelta del prodotto è molto importante il ruolo del distributore in quanto può orientare correttamente l’utilizzatore nella scelta del prodotto fitosanitario più adatto a proteggere adeguatamente le colture. Il distributore, inoltre, deve informare l’utilizzatore sulle corrette modalità di conservazione, sui pericoli ed i rischi e quindi sull’eventuale obbligo, riportato in etichetta, di utilizzare specifici dispositivi di protezione individuale.
La vendita del prodotto fitosanitario puo, infatti, essere effettuata esclusivamente da un distributore, titolare o dipendente della rivendita, in possesso del certificato di abilitazione. Il distributore, oltre all’obbligo di accertare l'identità dell'acquirente e la validità del patentino, deve fornire informazioni adeguate relative:
all’uso sicuro e corretto dei prodotti fitosanitari (es. condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti);
ai pericoli e i rischi connessi all'esposizione per la salute e la sicurezza umana e per l'ambiente;
alle modalità per un corretto smaltimento dei rifiuti;
al periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.
La scelta del prodotto fitosanitario piu idoneo deve tenere conto di numerosi aspetti quali l’efficacia, lo spettro d’azione, la selettività, la prevenzione di fenomeni di resistenza, la modalità d’azione, la miscibilita, l’eventuale fitotossicità, la persistenza e la resistenza al dilavamento, i vincoli applicativi indicati in etichetta, la pericolosità nei confronti della salute umana e dell’ambiente.
In termini generali nella scelta dei prodotti fitosanitari occorre tenere conto che:
i prodotti fitosanitari non sono tutti uguali e presentano livelli di pericolo e di rischio, anche molto diversi;
ogni datore di lavoro, e quindi ogni imprenditore agricolo o suo delegato, e obbligato a sostituire un prodotto fitosanitario pericoloso con uno che lo sia meno come previsto dalle norme di tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori;
la sostituzione di un prodotto con un altro meno pericoloso e ovviamente praticabile se la scelta avviene tra due prodotti che, su una determinata coltura e per la stessa avversità, hanno lo stesso grado di efficacia e soddisfano tutte le altre esigenze applicative: spettro d’azione, selettività, prevenzione di fenomeni di resistenza, modalità d’azione, miscibilità, eventuale fitotossicità, persistenza e resistenza al dilavamento, vincoli applicativi indicati in etichetta ecc.).
Gli agrofarmaci illegali
Introduzione
La sicurezza alimentare dei prodotti agricoli dipende, tra le altre cose, dalla certezza che gli agrofarmaci utilizzati nelle coltivazioni rispettino i requisiti di legge. L'utilizzo di agrofarmaci illegali provoca, infatti:
deterioramento dell'immagine dell'intera agricoltura italiana;
rischio per la salute degli operatori e dell'ambiente;
danno economico e alla competitivita delle imprese;
sostegno alle attivita malavitose;
impossibilità di garantire al cittadino la sicurezza del cibo che porta in tavola.
Il fenomeno degli agrofarmaci illegali si origina principalmente da furti, contraffazioni e importazioni illegali e riguarda tutte le tipologie di agrofarmaco (insetticidi, fungicidi ed erbicidi). Tale fenomeno fa si che il settore subisca una danno stimato in oltre 40 milioni di euro, equivalente a circa il 5% del mercato annuo del settore (fonte dati Agrofarma).
I rischi
Il fenomeno dello sviluppo di un mercato parallelo illegale di agrofarmaci porta con se numerosi elementi di rischio.
Il commercio e l’utilizzo di agrofarmaci illegali, oltre a determinare perdite economiche, mette in pericolo la salute degli operatori agricoli, l’ambiente e il consumatore. Gli agrofarmaci autorizzati, infatti, sono caratterizzati da un profilo tossicologico scritto e documentato da test di laboratorio.
L’utilizzo di sostanze attive non originali e quindi con sottoprodotti ignoti, o l’utilizzo di coformulanti differenti rendono sconosciuto il profilo tossicologico e di conseguenza anche il pericolo a cui e esposto l’utilizzatore, l’ambiente e il consumatore finale. La diffusione di prodotti illegali puo inoltre causare sfiducia del consumatore nei confronti delle sicurezza dei prodotti alimentari nonchè la perdita di credibilita verso l’attività svolta da tutti gli operatori della filiera coinvolta:
aziende produttrici
rivenditori
utilizzatori professionali.
I profitti ricavati da tali attività illecite vanno inoltre ad alimentare le attività delittuose di organizzazioni malavitose, come già riscontrato per il mercato illegale di altri prodotti. I principali rischi legati al fenomeno sono quindi:
Rischi per la salute dell’agricoltore e del consumatore Gli agrofarmaci, per poter essere immessi sul mercato, devono superare un rigoroso processo di autorizzazione che ne garantisce la sicurezza per la salute umana. I prodotti illegali possono invece contenere sostanze tossiche non testate oppure impurita e contaminanti che potrebbero essere pericolosi per la salute dell’utilizzatore professionale. Utilizzare agrofarmaci illegali può inoltre mettere in pericolo la sicurezza delle produzioni agricole e quindi quella del consumatore finale. L’impiego di agrofarmaci illegali può anche danneggiare le produzioni agricole fino a causare la loro completa distruzione. L’utilizzo di agrofarmaci illegali causa un importante danno al mercato, creando una concorrenza sleale basata sui minori costi di produzione.
Rischi per l’ambienteLe sostanze attive e altri costituenti che possono essere presenti negli agrofarmaci contraffatti non sono stati testati per garantire la loro sicurezza ambientale. Il loro utilizzo puo pertanto causare l’inquinamento delle acque e del suolo con conseguenti effetti negativi sugli habitat naturali e le specie indigene.
Rischi per le aziendeIl mercato illegale di agrofarmaci causa perdite economiche e danneggia l’immagine del prodotto e in generale del marchio aziendale. Ciò mette in pericolo l’innovazione che rappresenta uno dei principali vettori di crescita per le imprese e di prosperità economica per l’intera collettività.
Oltre a un danno economico rilevante connesso alle mancate vendite, questo fenomeno mette a rischio l’immagine di un intero settore che dedica ingenti risorse per garantire la sicurezza del cibo, dell’ambiente e degli operatori.
Che cosa fare
Per combattere il commercio e l’utilizzo di agrofarmaci illegali, siano essi provenienti da furti, contraffazioni e/o importazioni illegali, occorre l ’impegno di tutti coloro, utilizzatori in primo luogo, che concorrono a portare cibo sano e sicuro sulle tavole dei consumatori. Solo in questo modo, infatti, i prodotti agricoli possono essere controllati dal campo alla tavola, con conseguente rispetto delle norme di legge e tutela della salute del consumatore.
Per identificare i prodotti potenzialmente illegali si invita chi li acquista e li utilizza a prestare attenzione nel caso in cui si manifestino le seguenti caratteristiche:
prodotti fitosanitari a prezzi particolarmente anomali;
distribuzione al di fuori dei canali tradizionali;
vendite senza il rilascio della documentazione fiscale necessaria;
confezioni non chiaramente identificabili come originali o con etichetta non in lingua italiana;
confezioni non integre;
prodotti visibilmente riconfezionati;
scarsa efficacia o danni alla coltura trattata.
Per contrastare la diffusione di agrofarmaci illegali si consiglia ai rivenditori e agli utilizzatori di:
assicurarsi di acquistare agrofarmaci solo da rivenditori autorizzati;
diffidare della vendita di prodotti a prezzi significativamente piu bassi della media;
ricordare che chi vende e chi compra agrofarmaci rubati, importati illegalmente o contraffatti e perseguibile dalla legge;
segnalare tempestivamente alle autorita competenti coloro che propongono l'acquisto di agrofarmaci al di fuori dei canali certificati.
Questa prassi è particolarmente importante e trova il supporto di specifici programmi d’azione dei Reparti Speciali dell’Arma dei Carabinieri (NAS – Carabinieri per la Tutela della Salute; NAC – Nuclei Antifrodi Carabinieri; NOE – Nucleo Operativo Ecologico), alcuni dei quali sono stati sviluppati anche in collaborazione con Agrofarma (Associazione nazionale imprese agrofarmaci) al fine di sensibilizzare tutti gli operatori del settore.
A chi rivolgersi
In caso di dubbi circa la provenienza e l’autenticità dei prodotti, si può contattare:
Il numero verde del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari – Nuclei Antifrodi Carabinieri attivo 24 ore su 24 anche per questa specifica esigenza: numero verde: 800 020320
Inoltre, possono essere segnalate le irregolarità anche alla casella di posta elettronica ccpacdo@carabinieri.it
Mentre per i casi piu gravi e urgenti il cittadino puo sempre rivolgersi ad una delle oltre 4.600 Stazioni dei Carabinieri diffuse su tutto il territorio nazionale.
Oppure il numero verde di Agrofarma, diffuso e promosso tramite la campagna di sensibilizzazione “Stop agli agrofarmaci illegali”, attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 18.00: numero verde 800 913083
Pubblicazioni:
IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Guida al patentino per l’acquisto e l’impiego
dei prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna (seconda edizione 2014)
http://www.dinamicafp.it/centri/reg/guidapatentini/default.cfm
MANUALE DEI METODI E DELLE TECNICHE A BASSO IMPATTO …..
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-e-diserbo/Manuale-bassoimpatto%20/Manuale%20dei%20metodi%20e%20delle%20tecniche%20a%20basso%20impatto
PREVISIONE E AVVERTIMENTO PER LE AVVERSITA’ DELLE COLTURE IN EMILIA-ROMAGNA
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-e-diserbo/previsione-eavvertimento-per-le-avversita-delle-colture
MINISTERO DELLA SALUTE
http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet
MIPAAF - Piano d'Azione Nazionale
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5743
MINISTERO DELL'AMBIENTE - USO SOSTENIBILE
http://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-nazionalesulluso-sostenibile-dei-pesticidi